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Le condizioni di accesso ai documenti
L'accesso alla consultazione della documentazione conservata in Archivio Storico è libero e gratuito
E' possibile richiedere l'accesso alla sala studio o un appuntamento con l'archivista compilando il form online disponibile su Carpidiem, sezione "Cultura e tempo libero - Musei e archivio - Archivio Storico Comunale", oppure scrivendo all'indirizzo archivio.storico@comune.carpi.mo.it
Ai sensi del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", artt. 122 - 127, i documenti sono liberamente consultabili ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti dati sensibili nonché dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
Anteriormente al decorso dei termini sopraindicati, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di accesso, provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.
A queste disposizioni sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale limitazione non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata.
In materia di protezione dei dati personali, qualora il titolare abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, riservatezza o identità personale dell'interessato.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e ss. mm. ii., artt. 101 - 103:
1) i dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato;
2) i documenti contenenti dati personali trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi; i dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi;
3) i dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
4) la consultazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato, in quelli storici di enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal D. Lgs. 42/2004.
Il Garante Privacy promuove la sottoscrizione di Regole Deontologiche per i soggetti pubblici o privati interessati al trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.
E' possibile richiedere l'accesso alla sala studio o un appuntamento con l'archivista compilando il form online disponibile su Carpidiem, sezione "Cultura e tempo libero - Musei e archivio - Archivio Storico Comunale", oppure scrivendo all'indirizzo archivio.storico@comune.carpi.mo.it
Ai sensi del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", artt. 122 - 127, i documenti sono liberamente consultabili ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti dati sensibili nonché dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
Anteriormente al decorso dei termini sopraindicati, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di accesso, provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.
A queste disposizioni sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale limitazione non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata.
In materia di protezione dei dati personali, qualora il titolare abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, riservatezza o identità personale dell'interessato.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e ss. mm. ii., artt. 101 - 103:
1) i dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato;
2) i documenti contenenti dati personali trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi; i dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi;
3) i dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
4) la consultazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato, in quelli storici di enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal D. Lgs. 42/2004.
Il Garante Privacy promuove la sottoscrizione di Regole Deontologiche per i soggetti pubblici o privati interessati al trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.
Ultimo aggiornamento: 18/09/2023